Iscrizione SNA

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      ° Contributi sindacali nazionali 2010 (scarica l’allegato)

Ditte individuali o società con 1 solo socio agente
Contributo sindacale nazionale per ogni agente iscritto € 330,00
Contributo sindacale nazionale integrativo, per ogni dipendente di agenzia oltre i primi 2 € 44,00
Contributo sindacale provinciale € 50,00

Società (s.a.s. – S.r.l. – S.n.c. – S.p.a.) con più soci agenti
Contributo sindacale nazionale € 550,00
Contributo sindacale nazionale integrativo, per ogni socio agente oltre il primo € 66,00
Contributo sindacale nazionale integrativo, per ogni dipendente di agenzia oltre i primi 2 € 44,00
Contributo sindacale provinciale per agente € 50,00

Contributo sindacale nazionale per ogni agente iscritto € 126,50
Contributo sindacale provinciale € 35,00

E’ possibile effettuare il versamento della quota direttamente presso il C/C bancario della Provinciale, alle seguenti coordinate IBAN:
Banca Sella Sud Arditi Galati SpA – Filiale di Palermo Via Villareale
IBAN IT 35 C 03049 04605 053905108130
S.N.A. SINDACATO NAZIONALE A. DI ASSICUR. SEZ. PROV. Palermo

Sono considerati dipendenti coloro il cui inquadramento sia disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle agenzie in gestione libera. A norma dell’art. 7 dello Statuto i contributi devono essere versati entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 7 – Contributi Sindacali
L’iscritto è tenuto a versare , entro il 28 febbraio, il contributo sindacale – nazionale e provinciale alla Direzione del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione.
Decorsa tale data l’iscritto è escluso dallo SNA e non può essere riammesso se non dopo il versamento dei contributi arretrati, con il massimo di un anno oltre l’anno in corso, salvo quelli relativi al periodo di mancata attività di agente di assicurazione.

Il contributo sindacale provinciale è costituito:
• da un importo stabilito nella misura non inferiore al 15% del contributo nazionale;
• da un’eventuale integrazione stabilita dall’Assemblea Provinciale, ai sensi dell’art. 12, lettera f).

Il contributo sindacale è dovuto per l’intero anno solare nel corso del quale si effettua l’iscrizione, salvo l’eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l’iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l’intero anno solare seguente, fatto salvo l’obbligo del conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali.

Il contributo sindacale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
E’ previsto il pagamento da parte dei Gruppi Aziendali, di una quota di accreditamento, stabilita dall’Esecutivo Nazionale.
DELIBERA della Giunta Esecutiva Nazionale, approvata all’unanimità:

7 dicembre 1976 “la risposta a quesiti e l’assistenza agli iscritti, verrà data, a partire dal 1° gennaio 1977, soltanto dopo aver accertato, mediante fotocopia del libro paga del mese di gennaio dell’anno in corso, che il contributo sindacale è stato corrisposto nella misura dovuta”.

Art. 1 – Regolamento di attuazione dello statuto
(…omissis…) qualora la Sezione Provinciale ricevesse direttamente la quota dell’iscritto, essa rimetterà gli importi incassati di competenza della Direzione del Sindacato, entro il 10 del mese successivo (…omissis…).

Ditte individuali o societa’ con 1 solo socio agente

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